Comunicazioni della Presidenza

Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche

Art 15

28 luglio 2017
Cari colleghi, il 25 luglio in Commissione Bilancio Senato ( atto 2860) è passato il cd decreto mezzogiorno che prevede la sospensione delle sanzioni ISTAT. Eccovi l’articolo. Inoltre vengono previsti incentivi alle regioni per liberare spazi finanziari.
Dobbiamo sempre tenere alta la guardia.

Articolo 15-bis
(Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche)
L'emendamento 15.0.29, approvato in Commissione, ha inserito nel testo un articolo aggiuntivo 15-bis, il quale sospende, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
L'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ("Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400") stabilisce le sanzioni comminabili alle Amministrazioni che non forniscano tutti i dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
L'ammontare delle sanzioni (comma 1) è differenziato per le persone fisiche (l'equivalente in euro di una somma compresa tra 400.000 e quattro milioni di lire del vecchio conio) e per gli enti o società (tra un milione ed i dieci milioni di lre). L'accertamento delle violazioni è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale, i quali redigono motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati, lo trasmettono al Prefetto della provincia.
La sospensione, motivata in relazione alla "gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche", è relativa ad eventuali inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti. In caso di avvenuta irrogazione di una sanzione, ne sono sospesi gli effetti fino al 30 novembre 2017, data entro la quale è previsto che i comuni completino ed inviino le rilevazioni.
E' espressamente specificato che le somme eventualmente versate a titolo di sanzione non siano restituite

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