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27/01/2003 Proposte finanziaria 2003

24 agosto 2010
PROPOSTE PER LA FINANZIARIA 2003 La notevole attenzione del Parlamento alla politica di sostegno e sviluppo delle Piccole Comunità locali ha trovato spazio nelle Leggi Finanziarie degli ultimi anni, attraverso la previsione di normative specifiche per i Piccoli comuni, a seguito delle richieste pressanti della nostra Associazione. Tali normative hanno attenuato gli effetti negativi della perdita di servizi che i Piccoli Comuni hanno dovuto subire a causa della pressante razionalizzazione de bilanci imposti dalla Unione Europea. In questi giorni in cui il Governo sta preparando la Finanziaria 2003 all'interno della quale è presente un quadro di interventi ed esenzioni a favore dei Piccoli Comuni di notevole spessore (esonero della riduzione dei contributi ordinari, esonero del rispetto del patto di stabilità, esonero del blocco delle assunzioni, esonero degli acquisti su base Consip, mantenimento del fondo investimenti a favore dei Piccoli Comuni) si rende urgente e necessario, in attesa di concreta attuazione del nuovo disposto costituzionale dal quale ci auguriamo possa scaturire una normativa specifica per i Piccoli Comuni, ampliare e razionalizzare le misure di sostegno a favore dei Piccoli Comuni. Ci proponiamo, pertanto, in sede di discussione delle Legge Finanziaria 2003, interventi minimi, rispetto all'ammontare complessivo della manovra, ma di estrema rilevanza per i Piccoli Comuni ed in particolare: A) Prevedere per l'anno 2003 la concessione di un contributo, ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 40.000,00 € per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 180 milioni di €, da destinare alle medesime finalità dei contributi attribuiti a volere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (conferma con aumento di importo della norma di cui all' art. 27 comma 12 della legge 28.12.2001, n°488) o in alternativa; aumento del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui al comma 11 dell'articolo 53 della legge 23.12.2000 n° 388 per i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti. Proposta articolato: (lo Stato, le Regioni e le Province assicurano prioritariamente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, una quota adeguata di contributi in conto capitale per: · realizzazione e ampliamento opere di urbanizzazione primaria e secondaria ; · realizzazione e ampliamento di altre opere pubbliche o di interesse pubblico, non inferiore a 1. € 77.470,00 per i Comuni fino a 1000 abitanti 2. € 61.975,00 per i Comuni fino a 2000 abitanti 3. € 51.645,00 per i Comuni fino a 3000 abitanti 4. € 41.315,00 per i Comuni fino a 5000 abitanti Su tutti gli interventi di opere pubbliche di cui al presente articolo l'aliquota IVA viene ridotta al 4%) B) L'introduzione di un fondo perequativo per il disagio che i cittadini dei Piccoli Comuni subiscono a causa della soppressione o riduzione dei servizi. Proposta articolato : (ai fini della valorizzazione e gestione del territorio e riduzione del disagio dei cittadini residenti, ai Comuni, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, viene concesso un contributo ordinario di parte corrente di 2.585,00 € per ogni km.quadrato di territorio comunale. Viene altresì istituito un fondo nazionale per il disagio, da destinare ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Il riparto del fondo verrà definito da apposito DM, sentite le organizzazioni dei Comuni interessati, sulla base dei seguenti indicatori: spopolamento, anzianità della popolazione, distanza del capoluogo, rapporto abitanti superficie, carenza dei servizi essenziali, vincoli ambientali e paesaggistici, sottrazione risorse idriche e naturali). C) Soppressione della normativa che impone la predisposizione del prospetto di conciliazione ai Comuni sotto i 5000 abitanti (abrogazione all'articolo 8, comma 1 lett.d) del D.L. 27 ottobre 1995 n°444, convertito con modificazioni nella legge 20.12.1995, n.539 dei numeri 4 e 4 bis). D) All'art. 20 comma 4 della Finanziaria 2003 dopo le parole "Autonomie Locali" aggiungere le parole "con esclusione dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti" in quanto i Piccoli Comuni non hanno i fondi necessari a sostenere gli aumenti contrattuali. All'art. 21 comma 3 aggiungere "fatte salve le dotazioni organiche già approvate ai sensi dell'art.3 comma 5 della legge 24.12.1993, n°537. Ciò al fine di salvaguardare le dotazioni organiche approvate dagli Enti Locali previa dichiarazione di congruità espressa dal Ministero della Funzione Pubblica. All'art. 18 comma 1 della Legge Finanziaria dopo le parole "artt. 24 e 27 della legge 28.12.2001, n°448 aggiungere la parole "con esclusione, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 24 della legge 28.12.2001, n°448. Ciò al fine di non subire la riduzione del 2% sui trasferimenti correnti. IL PRESIDENTE Franca Biglio

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