Archivio Battaglie

21/05/2002 Proposta emendamento per i Parlamentari collegato

24 agosto 2010
Proposta Emendamento art. 51 L. 142/90 Emendamento trasmesso ai parlamentari per la presentazione in aula come collegato alla finanziaria. In materia di attribuzione di poteri gestionali ai dirigenti, prevista dall'art. 3 comma 2 del Dec. Leg.vo 29/93, così come modificato dal Dec. Leg.vo 3-3-1998, n. 80, non sembrano sussistere più dubbi, dato che chiaramente la normativa precisa la netta separazione fra organi politici e organi gestionali. Tale netta separazione non sembra però facilmente estensibile agli Enti privi di dirigenza ed in particolar modo agli Enti locali. Lo stesso decreto legislativo 29/93 all'art. 27/bis, infatti dispone che i Comuni, nell'esercizio delle proprie potestà statutarie e regolamentari, adeguino ai principi dell'articolo 3 i propri ordinamenti, tenendo conto delle loro peculiarità. Tali norme sembrano lascier, pertanto, facoltà discrezionale agl Enti privi di dirigenti nell'attribuzione o meno dei poteri gestionali al personale dipendente. Tale dubbio non viene, peraltro, fugato dall'art. 51 comma 3 lettera H della legge 142/90, come sostituto dall'art. 2 comma 13 della legge191/98 (Bassanini Ter). Proprio su tale articolo è sorto infatti un contrasto interpretativo tra Funzione Pubblica e Ministero dell' Interno. Infatti sul nuovo testo dell'art. 51 sono emerse due linee interpretative: la prima che ritiene confermata la separazione tra organi politici e gestionali, concedendo al Sindaco la facoltà di individuazione autonoma del funzionario da designare come responsabile; la seconda, invece, che attribuisce la facoltà nei Comuni privi di dirigenti, di affidare la funzione gestionale ai dipendenti o tenerli in capo agli organi politici (Sindaco o Assessori). In effetti l'introduzione all'art. 3 lettera H del verbo "possono" in contrasto con le proposte del Ministro Bassanini di scrivere "sono svolti" dimostra che l'articolo licenziato dal legislatore è diverso dalle richieste del Governo, lasciando pertanto spazio alle facoltà dei Piccoli Comuni di attribuire o meno ai dipendenti le responsabilità gestionali. La mancanza di chiarezza della normativa sta incidendo notevolmente sul regolare funzionamento dell'attività dei piccoli Comuni. I Sindaci che non applicano la separazione dei poteri in materia di autorizzazione e concessione, rischiano ogni giorno una denuncia per abuso d'ufficio. Dall'altro lato, invece, i Sindaci che ritengono di essere costretti ad applicare la separazione dei poteri, oltre a superare notevoli difficoltà organizzative e strutturali, debbono erogare le retribuzioni di posizione e di risultato (minimo 10.000.000 per responsabile, previste dall'art. 10 del Contratto Collettivo di lavoro per la revisione del sistema di classificazione del personale) generando un notevole aggravio economico sulle casse comunali che rischiano con l'erogazione di tali retribuzioni, di superare i limiti imposti dai parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie, di cui al Decreto Ministero dell' Interno 06.05.99 n. 227. I vari comportamenti dei Sindaci dei piccoli Comuni hanno un unico denominatore: le difficoltà dei Sindaci di applicare una legge scritta e pensata per i grandi Comuni, che di fatto da un lato fa lievitare in maniera non sostenibile la spesa per il personale in un periodo nel quale anche i piccoli Comuni sono chiamati anch'essi a rispettare il patto di stabilità da gestire, senza costi aggiuntivi per lo Stato, il trasferimento di funzioni di cui al Dec. Leg.vo 112/88, e dell'altro spoglia di ogni funzione i Sindaci dei piccoli Comuni i quali, avendo un rapporto diretto e continuo con i ciitadini, non possono permettersi di delegare, magari all'unico dipendente in servizio all' Ente, tutte le decisioni che spesso hanno un elevato contenuto discrezionale. Alla luce di tali riflessioni onde evitare un crac finanziario dei piccoli Comuni e garantire un rapporto proficuo e costante co i cittadini, si richiede di inserire nelle leggi di accompagnamento della legge finanziaria il seguente articolo di legge. PICCOLI COMUNI 1. Gli Enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che dimostrino la carenza di strutture idonee per la gestione dei servizi pubblici e per l'esercizio delle funzioni amministrative, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e all'art. 51 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione di bilancio.

Facebook You Tube

Pagina generata in 0.22086501121521 secondi