Comunicazioni della Presidenza

Problematica uscita scuola ragazzi: la Presidente ANPCI scrive all’On. Simona Flavia Malpezzi, e per conoscenza al Ministro della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli.

2 novembre 2017
La Presidente

Ill.ma On. Simona Flavia Malpezzi
Malpezzi_s@camera.it
e,p.c. Ill.ma On. Ministro Pubblica Istruzione Valeria Fedeli
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it

LETTERA APERTA
Gentile On. Simona Malpezzi,
In qualità di Presidente dell’ANPCI segnalo che la proposta di legge da lei avanzata per superare la problematica dell’uscita dalla scuola dei ragazzi, nella parte che recita: “L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”, è insufficiente.
Le ricordo che molti alunni si recano a scuola con gli scuolabus comunali e anche per gli autisti comunali vige l’obbligo di non lasciar scendere alle fermate gli alunni se alle stesse fermate non vi sono parenti autorizzati alla presa in consegna degli alunni. Quindi l’esonero della responsabilità va esteso anche al personale comunale che svolge tale servizio.

Inoltre segnalo che con tale condivisa sua proposta di legge aumenterà, stante l’impossibilità di molti genitori a recarsi a scuola, la domanda di utilizzo del servizio di scuolabus comunale.
Per fronteggiare questo certo aumento della domanda segnaliamo la necessità di apportare una modifica alla legge sul trasporto tramite scuolabus che da anni avanziamo per facilitare il trasporto scolastico. Chiediamo, “ in deroga a quanto stabilito dall’art. 4 del d.m. 31 gennaio 1997, che nei Comuni con meno di 5000 abitanti, che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus possa essere effettuata anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l’ente in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, a tal fine non è richiesto il possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e al d.m. 28 aprile 2005, n. 161”.

Motivazioni: attualmente in tutti i casi in cui l’autista non è dipendente dell’ente, per la guida del mezzo immatricolato in uso proprio dall’ente, è necessario che lo stesso sia in possesso anche dell’attestato di idoneità professionale previsto d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e dal d.m. 28 aprile 2005, n. 161. Questa norma costituisce un grave colpo alla operatività del servizio nei piccoli Comuni. Se è vero infatti che nei Comuni più grandi può risultare abbastanza agevole sostituire il conducente che va in pensione o che vi può essere un numero di addetti tale da poter consentire la sostituzione immediata di chi è in malattia o in ferie, difficile è risolvere il problema nei Comuni più piccoli dove spesso vi è un solo addetto che magari svolge anche più mansioni. Necessita, pertanto, risolvere questo problema che si trascina da anni.
Si resta a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento.

Distinti saluti
Roma, 30.10.2017
Franca Biglio

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